Di cosa mi occupo?
Di capire e soddisfare attentamente le esigenze del singolo cliente, come persona unica e da tutelare, attraverso la stesura di atti notarili ad hoc. Dalla compravendita alla successione ereditaria, passando per il patto di famiglia e la costituzione di un srl.
Senza dimenticare la mediazione civile. Il panorama degli atti che richiedono la presenza del notaio è davvero ampia.
Sono notaio a Riccione e ho un team meraviglioso di persone al mio fianco ogni giorno.
I video della Notaia
Domande Frequenti
Il notaio è un libero professionista che ha la particolare caratteristica di essere anche pubblico ufficiale. Per diventare notaio e quindi pubblico ufficiale è richiesta dallo Stato una conoscenza giuridica di livello che viene garantita attraverso il superamento di un concorso pubblico indetto dal Ministero di Grazia e Giustizia a livello nazionale e a numero chiuso.
Il notaio per legge deve essere “super partes” cioè deve tutelare le parti nello stesso modo senza preferire una all’altra, deve avere l’efficienza imparziale. Al notaio è attribuito anche il ruolo di riscuotere le imposte (tasse) per conto dello Stato nel momento in cui si compiono determinate attività e operazioni (pensiamo alle imposte di registro per comprare casa!)
Altra funzione molto importante è quella di raccogliere, di “ascoltare” la volontà delle parti e costruire un contratto o un atto che sia un abitino sartoriale
cucito su misura per le parti.
L’art. 1475 cc dispone che “Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore se non è stato pattuito diversamente.” Pertanto, se nulla è stabilito, paga l’acquirente, ma con l'accordo delle parti si può stabilire diversamente. Questo principio è importantissimo: tranne per ipotesi in cui è tassativamente stabilito in un certo modo dalla legge, la vostra volontà, il vostro accordo è SOVRANO.
Nel nostro codice civile troviamo un fondamentale principio, che “in giuridichese” si chiama autonomia contrattuale. Lo ritroviamo nell’art. 1322 c.c.: “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”. Quindi i contratti sono validi purché rispettino i limiti stabiliti dalla legge. Si possono anche fare dei contratti cosiddetti “atipici” cioè che non hanno già un “nome” (es: compravendita mutuo) purché la legge venga rispettata.Se i limiti di legge vengono superati, incorriamo in rischi e sanzioni. Si parla in generale di invalidità degli atti ma comprende due categorie: annullabilità e NULLITÀ. In effetti a volte si parla anche di inesistenza (ma si tratta di casi limite dove non c’è il minimo requisito per poter parlare di contratto).È il codice civile a dettare le linee guida relative alla nullità, ma si tratta di una norma, che, in quanto tale va interpretata: l’articolo di riferimento è il 1418 del codice civile.
Quando è nullo un contratto?
Quando una persona muore, si apre la sua successione, ovvero viene regolata la sua eredità.
La successione è legittima quando il defunto (che in giuridichese è detto “de cuius”) non ha lasciato testamento e quindi è la legge che detta i criteri in base ai quali ripartire il patrimonio.
La successione è testamentaria quando il “de cuius” ha lasciato testamento, disponendo del suo patrimonio nel modo che riteneva giusto e secondo le sue volontà. In questo caso se nel fare testamento ha leso i diritti di determinati soggetti (per esempio coniuge o figli), i legittimari lesi o esclusi (in giuridichese “pretermessi”) possono agire “in riduzione” delle disposizioni che hanno leso i propri diritti chiedendo al giudice che gli venga riconosciuto quanto la legge riserva loro (cioè quel minimo sotto il quale non si può scendere).